martedì 9 febbraio 2010

Legge 40

Come dicevo nel post precedente, stiamo pensando alla fecondazione artificiale. L'idea è quello di andare a farla all'estero, più precisamente in Austria.
Ma perchè questa scelta, si chiederanno i più. Semplicemente perchè la legge italiana fa decisamente schifo! Per capire meglio cosa dice questa famigerata legge vi reinvio a questo sito, ma vi riporto qui la parte più interessante, che può aiutare a capire come le donne non sono affatto tutelata in questa materia.


Cosa cambierà nell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) con l'entrata in vigore della L. 40/2004?Molti aspetti sono oggi (marzo 2004) ancora incerti, perché il testo della legge è confuso su numerose questioni tecniche. Per capire esattamente cosa accadrà bisognerà attendere le linee guida ministeriali previste dall'articolo 7 della legge ("Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita").

Nel frattempo riassumiamo i principali cambiamenti che la nuova legge comporta. Con una premessa: I CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA NUOVA LEGGE COMPORTANO UN PEGGIORAMENTO NELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PMA. Per alcune categorie di pazienti, ad esempio quelli totalmente sterili, la procreazione assistita sarà semplicemente impossibile; per gli altri le percentuali di riuscita saranno molto inferiori a quelle attuali, le terapie saranno più pericolose per la salute della donna, la spesa economica sarà maggiore.

POTRANNO ACCEDERE ALLA PMA SOLO LE COPPIE SPOSATE O CONVIVENTI E LE DONNE IN ETA' FERTILE
L'articolo 5, comma 1 della legge dispone che: "Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi". Questo significa che non potranno accedere alla PMA le donne single e quelle che non sono più in età fertile.

Tuttavia non è ancora chiaro come saranno verificati, concretamente, questi requisiti.

In primo luogo non è chiaro come sarà dimostrata la condizione di convivenza: bisognerà dimostrare di convivere da un certo numero di anni, e se sì quanti? E come lo si dimosterà (per esempio tramite un certificato di residenza o in altro modo)? Non lo sappiamo.

In secondo luogo non è chiaro cosa si intende per "età potenzialmente fertile". Gli uomini sono potenzialmente fertili fino alla morte, dunque il problema riguarda solo le donne. E come sarà stabilito il limite di età oltre il quale una donna non è più potenzialmente fertile? Poiché si calcola che l'età media dell'ingresso in menopausa siano i 51 anni, può darsi che anche il limite per l'accesso alla PMA sarà fissato a 51 anni; al momento non è dato saperlo.


SARA' NECESSARIO UN CERTIFICATO DI STERILITA'
L'articolo 4, comma 1 della legge dispone che: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico". Questo significa che per accedere alla procreazione assistita bisognerà avere un "certificato di sterilità" rilasciato da un medico.

Al momento non abbiamo la più pallida idea di come faranno i medici a documentare che la coppia non può procreare in altro modo, visto che in molti casi è difficile (quando non impossibile) scoprire le cause dell'infertilità e formulare una diagnosi di infertilità assoluta.


SARA' VIETATA LA DONAZIONE DI OVOCITI E SPERMATOZOI
L'articolo 4, comma 3, della legge dispone che "È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo". Questo significa che non sarà più possibile donare e ricevere in dono ovociti o spermatozoi.

Fino a oggi in Italia la fecondazione eterologa era legale, anche se, grazie a una circolare del 1985 dell'allora ministro della sanità Degan, era possibile effettuarla solo nei centri privati (a pagamento) e non nei centri pubblici. Da oggi sarà vietata in tutti i centri, anche in quelli privati. Quindi le donne e gli uomini totalmente infertili non potranno ricorrere in nessun caso alla donazione di gameti.


SARA' VIETATO FECONDARE PIU' DI 3 OVOCITI
L'articolo 14, comma 2, della legge dispone che "Le tecniche di produzione degli embrioni (...) non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre". Questo significa che i medici potranno fecondare al massimo 3 ovociti: infatti se provassero a fecondarne un numero maggiore rischierebbero di produrre più di 3 embrioni, e questo è vietato dalla nuova legge.

Dunque anche se la stimolazione ovarica consentisse alla donna di produrre un numero maggiore di ovociti, la fecondazione potrà essere tentata solo su 3 di essi. E poiché le percentuali di fecondazione non sono MAI del 100% (anzi in media sono del 50% e spesso inferiori) E' MOLTO PROBABILE CHE NON CI SARA' NESSUN EMBRIONE DA TRASFERIRE.


SARA' VIETATO CONGELARE GLI EMBRIONI
L'articolo 14, comma 1 della legge dispone che "È vietata la crioconservazione di embrioni". L'unica eccezione è quella prevista dall'articolo 14, comma 3, che dispone: "Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile".

Questo significa che non sarà più possibile crioconservare gli embrioni per trasferirli in un momento successivo: tutti gli embrioni prodotti durante un ciclo di fecondazione in vitro dovranno essere trasferiti immediatamente in utero. L'unica eccezione è costituita dai casi in cui le condizioni di salute della donna (ad esempio una sindrome da iperstimolazione ovarica) impongono di sospendere il trattamento. In tutti gli altri casi – inclusi casi come, ad esempio, una grave malattia del marito o di un altro familiare stretto – il congelamento è vietato e il trasferimento degli embrioni è obbligatorio.


TUTTI GLI EMBRIONI PRODOTTI DOVRANNO ESSERE TRASFERITI
Poiché, come abbiamo visto sopra, è vietato sia il congelamento degli embrioni sia la loro distruzione, è obbligatorio trasferire in utero TUTTI gli embrioni prodotti (l'articolo 14, comma 2 specifica che deve trattarsi di "un unico e contemporaneo impianto").

Questo significa che ci sarà, soprattutto per le donne più giovani, un alto rischio di gravidanze trigemellari, con tutti i rischi che esse comportano per la salute (e per la vita) sia della donna sia dei nascituri.

Nei casi in cui una gravidanza trigemellare metta a rischio la salute della donna, sarà vietato ricorrere all'aborto selettivo ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge ("è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194"); non è chiaro tuttavia come questo divieto possa valere, posto che resta valido il richiamo alla legge sull'aborto.


SARA' VIETATO L'ACCESSO ALLA PMA ALLE COPPIE FERTILI MA PORTATRICI DI MALATTIE TRASMISSIBILI
L'articolo 4, comma 1 della legge dispone che: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico".

Questo significa che le persone non sterili ma portatrici di malattie geneticamente trasmissibili non potranno accedere alla PMA e utilizzare la fecondazione in vitro per avere un figlio che non sia portatore della loro malattia. Questo aspetto è collegato al successivo, relativo all'uso della diagnosi genetica pre-impianto.


SARA' CONSENTITA LA DIAGNOSI GENETICA PRE-IMPIANTO MA SARA' COMUNQUE OBBLIGATORIO TRASFERIRE ANCHE GLI EMBRIONI MALATI
L'articolo 13, comma 2 dispone che: "La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative".

Dunque la diagnosi genetica pre-impianto è possibile anche con la nuova legge. Tuttavia sarà completamente inutile effettuarla, visto che poi sarà comunque obbligatorio trasferire in utero tutti gli embrioni prodotti, inclusi quelli risultati malati. Infatti l'articolo 14, comma 1 dispone che: "È vietata (...) la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194". Dunque gli embrioni malati non potranno essere soppressi; l'unica alternativa sarà ricorrere all'aborto a gravidanza avanzata.


SARA' OBBLIGATORIO TRASFERIRE ANCHE GLI EMBRIONI NON VITALI
L'articolo 14, comma 1 dispone che: "È vietata (...) la soppressione di embrioni", e non sono previste eccezioni di alcun tipo a questa norma. Questo significa che sarà obbligatorio trasferire in utero anche gli embrioni che, a distanza di alcune ore dal momento della fecondazione, abbiano smesso di riprodursi o comunque si siano dimostrati assolutamente non in grado di dare vita a un bambino. In sostanza, sarà obbligatorio trasferire gli embrioni anche quando non c'è alcuna possibilità di gravidanza.


SARA' VIETATO REVOCARE IL CONSENSO DOPO CHE LA FECONDAZIONE E' AVVENUTAL'articolo 6, comma 3, della legge dispone che "La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto (…). La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo".

Questo significa che, una volta che gli ovociti sono stati fecondati, la donna non potrà rifiutarsi di trasferire gli embrioni, anche se questi fossero malati o se fossero intervenuti altri gravi motivi per non procedere al trasferimento (ad esempio una grave malattia del marito o di un altro familiare stretto o qualunque altro evento per il quale la donna non intende procedere nel trattamento).

Questa norma appare palesemente incostituzionale, visto che l'articolo 32 della Costituzione, comma 2, sancisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

Inoltre la norma è del tutto inapplicabile: nessuno potrà obbligare con la forza una donna a sottoporsi al trasferimento, e la legge non prevede sanzioni per la donna che si riufiuti di sottoporsi al trasferimento. Naturalmente, però, gli embrioni dovranno essere distrutti, poiché se la donna rifiuta di trasferirli non potranno essere congelati.
Non credo che ci sia altro da aggiungere. Complimenti a chi si è ingegnato per partorire (tanto per rimanere in tema) sta schifezza e grazie mille per tutelarci in questo modo obrobrioso. Lo dico da donna, lo dico da futura (spero) mamma, ma soprattutto lo dico da cattolica, questa non è altro che l'ennesimo esempio di come l'Italia fa le cose solo per ingraziare quello o quest'altro potente.
Scusate lo sfogo, ma a voi non sembra assurda una legge che obbliga la madre a impiantare degli embrioni morti o malati? E che la obbliga a impiantarli anche nel caso sia per esempio morto il marito nel lasso di tempo sia avvenuta la procedura di fecondazione dell'ovulo?
Assurdo...

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